Passaggio di proprietà di auto e moto: costi e procedure

21-Ott-2022  

Il passaggio di proprietà è un’operazione che va fatta quando si acquista un veicolo usato.

Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere su come fare il passaggio di proprietà di auto e moto.

INDICE
ACQUISTO DI VEICOLO USATO
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ TRA VEICOLI PER I QUALI SI DISPONE DI CERTIFICATO DI PROPRIETÀ
DOCUMENTI
COSTO
DOVE E COME PAGARE 
IN QUALI CASI NON È POSSIBILE PRESENTARE RICHIESTE ALLO STA?
COSA FARE IN QUESTI CASI?
DOCUMENTAZIONE AL PRA
PREZZI  
COME FARE IL PASSAGGIO A DISTANZA
60 GIORNI DOPO LA FIRMA
SANZIONI
ART. 94 DEL CODICE DELLA STRADA

Quando si acquista un’auto o una moto usata bisogna autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita, registrare il passaggio di proprietà all’unità territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico entro sessanta giorni e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Spetta all’unità territoriale ACI-PRA rilasciare il CDPD (certificato di proprietà digitale) aggiornato.

Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo STA del PRA oppure della Motorizzazione Civile è obbligatorio richiedere subito dopo la registrazione del passaggio di proprietà.

La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo - se si dispone del certificato di proprietà - può essere presentata dall’acquirente (o da una persona incaricata dall’acquirente) a uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista). Se la richiesta viene presentata da un incaricato bisogna allegare alla documentazione la delega rilasciata dall’acquirente per il PRA, il modello TT2120 per l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’acquirente.

Il certificato di proprietà (o quello digitale), la nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell’acquirente e l’atto di vendita. Quest’ultimo può essere una dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del certificato di proprietà, un atto di vendita in bollo redatto in forma bilaterale con firma autenticata sia del venditore sia dell’acquirente o un atto pubblico (o sentenza in copia conforme all’originale) in bollo.

Da non dimenticare, inoltre, la carta di circolazione (e la fotocopia della stessa), il modulo TT2119 di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione (in distribuzione gratuita preso gli STA del PRA e della Motorizzazione) e la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell’acquirente. Se il documento è redatto in lingua straniera va allegata una traduzione ufficiale in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali).

Se l’acquirente è una persona giuridica ci vuole una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica, se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia ci vuole la copia del permesso di soggiorno in corso di validità (o la copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo o la fotocopia del documento di identità e la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio o la copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia bisogna invece avere la copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea o la copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.
 

Per fare il passaggio di proprietà di un veicolo per il quale si dispone del certificato di proprietà bisogna pagare 27 euro di emolumenti ACI, 32 euro di imposta di bollo per registrazione al PRA (se si utilizza il certificato di proprietà come nota di presentazione, se si utilizza il modulo NP3C la cifra sale a 48 euro), 10,20 euro di Diritti DT (più il costo dei versamenti postali) e 16 euro di imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione (più il costo dei versamenti postali). Senza dimenticare l’IPT (variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza). Se ci si rivolge allo STA di una Delegazione ACI o di un’agenzia di pratiche auto bisogna aggiungere la tariffa del servizio di intermediazione.
 

Se la richiesta viene presentata allo STA del PRA, di una delegazione AC o di un’agenzia di pratiche auto tutte le somme dovute per legge possono essere versate allo sportello al momento della richiesta (al PRA sono escluse le carte di credito). Se ci si rivolge allo STA dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile prima di recarsi allo sportello bisogna versare all’ufficio postale tutte le somme dovute per legge sui conti correnti postali e consegnare allo sportello le relative attestazioni di versamento.
 

Se ci sono più di dieci acquirenti, se il veicolo è privo del certificato di proprietà e si possiede il foglio complementare, se si vuole richiedere l’annotazione dell’usufrutto, se si vuole registrare il passaggio di proprietà con connessa variazione d’uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, se si vuole registrare il passaggio di proprietà a tutela del venditore, se il veicolo richiede all’intestatario il possesso di un titolo autorizzzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi di noleggio senza conducente (oppure in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione come taxi o autocarri per trasporto in conto terzi), se si vogliono presentare richieste relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non è stato possibile abbinare i codici tecnici ACI e DTT, se si vogliono presentare richieste relative a variazioni/fusioni societarie e se si vuole registrare il passaggio di proprietà ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile (acquisto da proprietario non intestatario).
 

In questi casi bisogna richiedere la registrazione del passaggio di proprietà e l’aggiornamento del certificato di proprietà all’unità territoriale ACI-PRA e l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Entrambe le richieste devono essere fatte entro sessanta giorni dalla data di autentica della firma sull’atto di vendita.
 

Il certificato di proprietà cartaceo o foglio complementare (in caso di furto o smarrimento è necessario richiedere il duplicato contestualmente alla richiesta del passaggio di proprietà, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l’indicazione della data e del luogo dov’è stata presentata), l’atto di vendita in una delle seguenti forme (se si possiede il foglio complementare ci vuole la dichiarazione unilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata in bollo, se si possiede il certificato di proprietà ci vuole la dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del certificato di proprietà oppure la dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma autenticata del venditore e dell’acquirente in bollo altrimenti va bene un atto pubblico - o sentenza in copia conforme all’originale - in bollo).

Ma non è tutto: ci vuole anche la nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell’acquirente, la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell’acquirente (se il documento è redatto in lingua straniera va allegata una traduzione ufficiale in lingua italiana, tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente (qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato).
 

Bisogna pagare 27 euro di emolumenti ACI, 32 euro di imposta di bollo per registrazione al PRA (se si usa il certificato di proprietà come nota di presentazione, se si usa il modulo NP3C sono 48 euro) e l’IPT (variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza).

E' possibile effettuare un passaggio di proprietà a distanza, seguendo queste 3 fasi:

  1. Scaricare il modello  prestampato di delega fornito dall' ACI.
  2. Compilare la delega per il passaggio di proprietà a distanza
  3. Presentare il delegato con delega e un suo documento d'identità valido al PRA o presso un'agenzia di pratiche auto.

Sì, ma bisogna pagare oltre all’importo dell’IPT anche la sanzione per il ritardato pagamento (il 30% dell’importo dell’IPT dovuta) e gli interessi legali (dovuti alla sola IPT).
 

In caso di controllo su strada la mancata richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà digitale e della carta di circolazione determina l’applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.
 

L’art. 94 del Codice della Strada - relativo alle “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario” - recita: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”.

Come dice il comma 2 L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’aggiornamento della carta di circolazione”. Secondo il comma 3 “Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526” mentre il comma 4 stablisce che “Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762”.

Autore: Michele Neri