Bollo auto e moto 2016: le scadenze di pagamento

04-Dic-2015  
  • Calcolo Bollo
DS 4

Vediamo quali sono le date, mese per mese, entro le quali devono essere pagati il bollo dell’auto, della moto o di un veicolo commerciale. Approfondiamo anche la scadenza del bollo in Piemonte e in Lombardia, le due Regioni che seguono una logica diversa rispetto a quella delle altre regioni italiane.


Le scadenze di pagamento

La regola generale vuole che la scadenza di pagamento del bollo sia entro la fine del mese successivo alla scadenza del bollo stesso, indicata sulla ricevuta di pagamento. Nei casi tale giorno cada di sabato, di domenica oppure in un giorno festivo nazionale, la scadenza del bollo viene prorogata al primo giorno feriale del mese successivo. Se invece i termini di pagamento vengono superati, oltre all’importo calcolato sui kW del veicolo si aggiungono le sanzioni e gli interessi.

Facciamo alcuni esempi relativi all’anno 2016: se il bollo scade nel mese di dicembre 2015, il pagamento deve essere fatto entro il 1° febbraio 2016, proprio perché il 31 gennaio cade di domenica. Se il bollo scade a Gennaio 2016, invece, il pagamento deve essere fatto entro il 29 febbraio. Stesso discorso anche per i mesi di febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2016: la scadenza si verifica nell’ultimo giorno del mese successivo. Se il bollo scade a marzo può essere pagato entro il 2 maggio, se scade a giugno il termine è il 1° agosto e se scade a novembre il termine sarà il 2 gennaio 2017.


Le scadenze nel 2016 mese per mese

Tre sono i mesi di scadenza del bollo auto: aprile, agosto e dicembre, ad eccezione che in Piemonte e in Lombardia. Dal momento della scadenza, il pagamento – come abbiamo visto prima – deve avvenire entro la fine del mese successivo. Per quanto riguarda le moto, la scadenza del bollo cade a gennaio oppure a luglio, mentre per i veicoli commerciali i mesi sono gennaio, maggio e settembre.

In Piemonte e in Lombardia, invece, il bollo non scade in un mese predefinito bensì 12 mesi dopo la data di immatricolazione del veicolo. Anche in questo caso il pagamento può essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello della scadenza.  


Scadenza bollo ciclomotori

A partire dal 1998 il bollo è diventato una tassa di proprietà, quindi da pagare anche in caso di inutilizzo del mezzo di trasporto di cui si è proprietari, che si tratti di un’auto, di una moto o di un veicolo commerciale. Per i ciclomotori, invece, vale la vecchia regola del bollo quale tassa di circolazione: se ad esempio per tutto il 2016 si decide di non utilizzare il mezzo, è possibile non pagare il bollo, per poi ricominciare a pagarlo quando si ha intenzione di riprendere a circolare su strade pubbliche. La stessa regola viene applicata anche ai quadricicli leggeri chiamati anche “microcar”.


Il superbollo nel 2016

Per effetto della Legge di Stabilità, il superbollo sulle auto con potenza superiore ai 185 kW non sarà abolito nel 2016. La sua scadenza segue quella del bollo, ma le modalità di pagamento sono diverse. Se il bollo può essere pagato in un’agenzia di pratiche auto o da un tabaccaio, la quota eccedente i 185 kW (ricordiamo che si pagano 20 euro ogni kW sopra i 185 per le auto fino ai 5 anni di età) deve essere pagata attraverso il modello F24 (F24 elementi identificativi) senza poter effettuare compensazioni con eventuali crediti. Se la quota da pagare eccedente i 185 kW supera i mille euro si deve usare il modello F24 ELIDE.


Bollo scaduto: le sanzioni

Se il bollo viene pagato entro 30 giorni dopo la scadenza, viene applicata una sanzione del 3% calcolata sulla quota del bollo, alla quale si aggiungono gli interessi dello 0,5% calcolati su ogni giorno di ritardo. Se però il pagamento viene regolarizzato entro 14 giorni, la sanzione è ridotta allo 0,2%.

Con un ritardo compreso tra i 31 e 90 giorni la sanzione cresce al 3,3%, mentre con un ritardo compreso tra i 90 giorni e l’anno la sanzione ammonta a 3,75%, sempre con lo 0,5% di interessi per ogni giorno di ritardo.

Se il bollo è scaduto da oltre un anno la sanzione ammonta al 30%, a cui si aggiungono gli interessi dell’1% per ogni semestre di ritardo.

Al seguente link gli ultimi aggiornamenti sul bollo di auto e moto.